Rep. n. 40504
Pr. 9826/EB/bm
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Milano Via Giusti n. 9 addì undici 11 aprile 2005 duemilacinque.
F.to Notaio Elena Barbi
Allegato "A" al Rep. n. 40504
STATUTO
SOMMARIO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazione e sede
Art. 2 - La storia e le radici
Art. 3 - Scopi e oggetto
Art. 4 - Patrimonio
Art. 5 - Organi
Art. 6 - Forma delle comunicazioni associative
DEGLI ASSOCIATI
Art. 7 - Categorie di associati
Art. 8 - Domanda di associazione
Art. 9 - Obblighi degli associati
Art. 10 - Cessazione del rapporto associativo
DELL’ASSEMBLEA
Art. 11 - Competenze
Art. 12 - Convocazione
Art. 13 - Costituzione e deliberazioni
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14 - Competenze
Art. 15 - Composizione
Art. 16 - Convocazione, costituzione, e deliberazioni
Art. 17 - Durata
Art. 18 - Deleghe
DEL PRESIDENTE
Art. 19 - Nomina
Art. 20 - Competenze
Art. 21 - Cessazione
DEL COLLEGIO DEI GARANTI
Art. 22 - Funzioni
Art. 23 - Composizione
Art. 24 - Funzionamento
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 25 - Nomina del Liquidatore
Art. 26 - Devoluzione del patrimonio
Art. 27 - Rinvio
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Vivisarpi”, con sede a Milano.
La variazione dell’indirizzo della sede dell’Associazione nell’ambito del comune sopra
indicato è decisa dal Comitato Direttivo che può modificarla senza che ciò comporti
variazione dello Statuto.
Art. 2 - La storia e le radici
L’Associazione nasce come punto d’arrivo di un percorso di aggregazione e
mobilitazione di un gruppo di residenti del quartiere Sarpi-Bramante-Canonica di
Milano, che viene fissato nello statuto col presente articolo come segno della volontà
dell’Associazione di restare fedele a quelle origini.
1999, la tradizione di commercio al dettaglio del quartiere Sarpi-Bramante-Canonica
comincia a restringersi, mentre l’attività commerciale all’ingrosso si espande
inarrestabile, incurante non soltanto di norme, controlli, limitazioni, ma anche delle
più elementari e tradizionali regole di convivenza civica tra abitanti e attività dello
stesso quartiere.
Spazi comuni , passi carrai, marciapiedi, incroci nulla si sottrae all’ occupazione
prepotente che a poco a poco si impadronisce del quartiere.
Chi è preposto al controllo del territorio scompare, e, quando è presente, finge di non
vedere.
Le persone più deboli, anziani e bambini, sono le più penalizzate.
I negozi preesistenti sono progressivamente indeboliti dal degrado e cedono quasi
sempre alle lusinghe di denaro offerto da chi li rileva per escluderli dal normale e
vitale flusso commerciale, secondo un disegno strategicamente ben delineato.
Negozi, magazzini all’ ingrosso e laboratori, del tutto monotematici e spesso impropri
per le caratteristiche del quartiere, sono sempre più gestiti da cinesi di seconda
immigrazione e sostituiscono la preesistente diversificazione commerciale e
residente, elemento imprescindibile di vitalità e vivibilità dei centri storici italiani, con
carretti e furgoni che invadono marciapiedi, strade e incroci, montagne di cartoni e
materiali da imballaggio che oltre a mettere in ginocchio l’ AMSA, conducono
all’esasperazione i residenti.
Se il quartiere intero avverte la trasformazione in atto verso un quartiere etnia, un
grande magazzino all’ aperto di totale gestione cinese, chiuso e refrattario ad ogni
vincolo che possa essere da freno al suo dilagare, un gruppo di residenti organizza
manifestazioni, assemblee, incontri con la stampa, con il mondo politico e con le
istituzioni perché siano compresi i grossi problemi che i cittadini devono affrontare e
perché siano sollecitamente esercitati gli opportuni controlli per il rispetto delle
norme, ma anche e soprattutto perché siano assunti e attuati gli opportuni
provvedimenti in grado di contrastare il degrado del quartiere.
Passano gli anni, si ottiene qualche risultato, come alcuni interventi migliorativi quali
l’installazione di dissuasori della sosta e la delimitazione degli orari e degli spazi per il
carico e scarico delle merci.
Ma il cuore del problema, il commercio all’ ingrosso e la totale assenza di sistematico
ed adeguato controllo (leggi, regolamenti, disposizioni) da parte delle forze a ciò
preposte rimane sempre lì, immutato e incombente.
Nasce da qui l’impellente necessità di dar vita a un’associazione, per perseguire con
chiarezza continuità e determinazione quegli obiettivi di qualità per il quartiere, che
hanno motivato fin dall’origine le prime battaglie.
Art. 3 - Scopi e oggetto
L’Associazione è aconfessionale, apartitica, non ha fini di lucro e si prefigge i
seguenti scopi:
Operare per un costante miglioramento della qualità della vita nel quartiere, e agire
per arginarne il continuo degrado.
Incidere sulle istituzioni e agire perché siano create le condizioni per le quali lo
sviluppo di nuove attività e l’inserimento di diverse comunità nel quartiere avvenga
con equilibrio, senza costituire limitazione o danno per le realtà esistenti.
Favorire l’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali coerenti con i
caratteri morfologici del quartiere e della sua tradizione, anche di centro storico.
Promuovere la realizzazione delle condizioni per una effettiva integrazione tra nuova
immigrazione e residenti nel pieno rispetto reciproco e della legalità.
Favorire le condizioni più idonee per la crescita di un quartiere realmente multietnico.
A tal fine l’Associazione caratterizzerà la propria attività secondo le seguenti linee di
azione:
- realizzare un costante rapporto di informazione e di dialettica con le forze di
governo della città e le istituzioni per segnalare situazioni e problematiche la cui
soluzione richieda interventi di tipo normativo ed idonei controlli circa il rispetto di
regolamenti, disposizioni, leggi;
- elaborare e proporre soluzioni appropriate alle problematiche del quartiere, anche in
collaborazione con altri soggetti che perseguano le stesse finalità, e sollecitare i
gruppi consiliari perché venga istituito un gruppo di lavoro a livello comunale che
operi in tal senso;
- esercitare una pressione continua sulle forze di governo della città perché possa
realizzarsi il decentramento progressivo delle attività commerciali all’ingrosso,
favorendo invece l’inserimento di nuove attività artigianali ed impedendo l’espulsione
delle attività commerciali al dettaglio esistenti;
- sollecitare e pretendere adeguati controlli sul territorio da parte degli organismi
preposti (vigilanza urbana, forze di polizia, finanza, ASL, VVFF) perché vengano fatte
rispettare le leggi e le ordinanze comunali sulle attività presenti, sul traffico, sulla
sosta, sul corretto utilizzo dei marciapiedi, sul commercio all’ingrosso ed ambulante
ecc;
- supportare, coordinare e finalizzare le segnalazioni dei residenti sui problemi di
vivibilità/degrado del quartiere, favorendo incontri periodici con i diversi
attori/comunità presenti nel quartiere e con adeguati contatti con i mezzi di
informazione;
- promuovere momenti di partecipazione nel quartiere attraverso manifestazioni con
presidi, volantinaggi, assemblee, e l’organizzazione di eventi di rivitalizzazione;
- proporre azioni mirate alla riqualificazione dell’arredo urbano.
Per il perseguimento dei propri scopi e l’esercizio della propria attività come sopra
illustrati, l’Associazione potrà porre in essere e valersi di ogni e qualsiasi forma
negoziale e contrattuale nonché operazione economica o finanziaria all’uopo
necessaria o anche solo opportuna.
Potrà, inoltre, collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nonché
collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere
collegamenti.
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è posto a servizio della realizzazione degli scopi
statutari.
L’Associazione dispone delle seguenti entrate:
Quote associative, qualora il Consiglio Direttivo ne abbia disposto l’obbligo a carico
degli associati;
Donazioni ed elargizioni degli associati o di terzi;
Proventi di iniziative, anche di carattere promozionale e commerciale, che
l’Associazione abbia posto in essere a scopo di autofinanziamento;
Frutti di beni costituenti il patrimonio o proventi derivanti dalla loro vendita;
Ogni altra entrata che si verifichi nell’ambito dell’attività statutaria dell’Associazione.
Art. 5 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Garanti;
Art. 6 - Forma delle comunicazioni associative
Per tutti gli atti dell’associazione e dei suoi organi, nonché per le comunicazioni tra gli
organi e verso gli associati, sono validamente utilizzabili oltre ai tradizionali strumenti
di comunicazione degli scritti, il telefax, la posta elettronica e gli altri strumenti
informatici e di comunicazione elettronica (reti, forum, chat ecc…).
DEGLI ASSOCIATI
Art. 7 - Categorie di associati
L’Associazione è composta dagli associati.
Possono essere associati solo le persone fisiche maggiorenni.
Gli associati sono ordinari o fondatori.
Sono fondatori gli associati che hanno costituito l’associazione intervenendo alla
stipula dell’atto notarile di costituzione, nonché gli associati ordinari ai quali la
qualifica di fondatore sia stata attribuita dal Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 14 e
16 del presente statuto.
Sono ordinari tutti gli altri associati.
Art. 8 - Domanda di associazione
Chi vuole diventare associato, deve presentare domanda scritta al Consiglio
Direttivo, recante la manifestazione di volontà di adesione allo Statuto.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda con decisione insindacabile ma motivata
in caso di reiezione.
L’accoglimento della domanda determina l’iscrizione del nuovo associato
all’associazione.
Art. 9 - Obblighi degli associati
Sono obblighi degli associati:
a) Osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni legittimamente adottate
dagli organi dell’Associazione;
b) Versare la quota associativa qualora deliberata dal Consiglio Direttivo;
c) Non attuare comportamenti che siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
Art. 10 - Cessazione del rapporto associativo
Sono cause di cessazione del rapporto associativo:
a) Il recesso;
b) L'esclusione;
c) La morte.
Il recesso è costituito dalla manifestazione di volontà dell’associato di rompere il
rapporto associativo, comunicato al Consiglio Direttivo nelle forme previste dall’art. 6
del presente statuto.
Esso produce effetto con la semplice ricezione da parte dell’Associazione,
indipendentemente dalla circostanza che sia o meno motivato e senza che alcun
organo dell’Associazione possa sindacarlo.
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che si
sia reso inadempiente all’obbligo di cui all’art. 9 lett. b) o che abbia gravemente
violato le disposizioni della lett. a) o della lett. c) del medesimo articolo.
La delibera di esclusione deve essere motivata e produce effetto dalla sua
comunicazione all’interessato.
DELL’ASSEMBLEA
Art. 11 - Competenze
Sono competenze dell’assemblea degli associati:
- La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
- L’approvazione della relazione annuale di gestione del Consiglio Direttivo, nonché
del bilancio annuale nelle gestioni in cui l’Associazione svolga anche attività di natura
economica o abbia comunque entrate e/o uscite
- La discussione e deliberazione di ogni argomento inerente agli scopi associativi che
il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’assemblea
- La nomina e la revoca dei Garanti
- La modifica dello Statuto, fermo il disposto dell’art. 22
- Lo scioglimento dell’Associazione
Art. 12 - Convocazione
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno su delibera del Consiglio
Direttivo.
E’ convocata altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli iscritti
con l’indicazione di un ordine del giorno inerente agli scopi associativi, nonché
quando lo chieda il Collegio dei Garanti ai sensi dell’art. 22.
La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo con comunicazione
che deve recare l’in dicazio ne degli argomenti da trattare e deve pervenire a ciascun
associato almeno dieci giorni prima della data della riunione.
Art. 13 - Costituzione e deliberazioni
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta
almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo salva diversa decisione dell’assemblea.
Il Presidente, se lo ritiene opportuno, nomina un segretario che redige il verbale della
riunione.
Hanno diritto di voto in assemblea gli associati ordinari che siano iscritti
all’associazione da almeno quattro mesi, e gli associati fondatori.
Non sono ammesse deleghe.
Ogni associato titolare di diritto di voto può esprimerlo con un solo voto in ogni
votazione.
Sono valide le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti all’assemblea, fatta eccezione per le delibere che abbiano a oggetto
modifiche del presente Statuto, per la cui validità si richiede il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli intervenuti all’assemblea.
Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14 - Competenze
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione e per l’attuazione degli scopi associativi.
In particolare:
- Delibera le iniziative e le attività dirette a realizzare gli scopi associativi
- Determina la strategia e le politiche dell’associazione, e le sottopone all’assemblea
con la relazione annuale di gestione
- Redige il bilancio annuale nelle gestioni in cui l’Associazione svolga anche attività di
natura economica o abbia comunque entrate e/o uscite, e lo sottopone all’assemblea
- Delibera la convocazione l’assemblea
- Delibera l’attribuzione della qualifica di associato fondatore
- Delibera l’esclusione degli associati quando ricorrano i presupposti di cui al
penultimo comma dell’art. 10.
- Assume ogni deliberazione necessaria o opportuna per la gestione e
l’amministrazione dell’associazione
Art. 15 - Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari, da un minimo di
quattro a un massimo di dodici.
Tutti i membri devono essere associati e almeno il 50% dei membri devono essere
associati fondatori.
Non possono essere membri del Consiglio Direttivo gli associati ordinari che siano
iscritti all’associazione da meno di quattro mesi.
Art. 16 - Convocazione, costituzione, e deliberazioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga
opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.
L’avviso di convocazione con l’indicazione degli argomenti da trattare deve pervenire
ai membri di regola almeno tre giorni prima della riunione, ma in casi di urgenza sono
sufficienti ventiquattro ore di preavviso.
Le riunioni sono valide con l’intervento di almeno la metà dei membri e sono
verbalizzate da un Segretario designato da chi le presiede ed i relativi verbali sono
archiviati nelle forme di cui all’art. 6.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in
mancanza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età.
Le delibere sono validamente assunte se riportano il voto favorevole di una
maggioranza pari almeno alla metà del numero dei componenti fissato
dall’assemblea all’atto della nomina del Consiglio Direttivo.
In caso di parità, il voto del Presidente viene computato con valore doppio, ma per la
validità della delibera è comunque necessario che sussista il voto favorevole della
metà del numero dei componenti dell’organo computato come previsto dal comma
precedente.
In deroga alle disposizioni del quarto comma del presente articolo, le delibere di
attribuzione della qualifica di associato fondatore sono valide se riportano oltre al
quorum deliberativo ivi indicato, anche il voto favorevole della maggioranza dei
membri del Consiglio che siano associati fondatori, ferma l’applicazione del disposto
del comma precedente ove ne sussistano i presupposti.
Art. 17 - Durata
Il Consiglio Direttivo sta in carica per un anno, salvo diversa deliberazione
dell’assemblea all’atto della nomina.
In ogni caso l’assemblea può revocare anzitempo il Consiglio, o anche solo singoli
consiglieri.
Ove si verifichi per qualsiasi motivo la cessazione di un consigliere dalla carica, il
Consiglio può cooptare in sua sostituzione un altro associato, nel rispetto delle regole
di composizione dell’organo di cui all’art. 15, ma deve sottoporre la nomina
all’assemblea per la ratifica alla prima occasione utile.
Qualora si verifichi la cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri, o
vengano meno i requisiti di composizione dell’organo di cui all’art. 15, il Presidente
deve senza indugio convocare l’assemblea per le nomine necessarie a riportare il
Consiglio alla composizione statutariamente prevista.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 18 - Deleghe
Il Consiglio Direttivo può delegare singole sue funzioni a uno o più dei suoi membri.
Può altresì conferire incarichi di rappresentanza dell’Associazione in specifiche
circostanze a uno o più associati, per favorire la visibilità dell’Associazione.
DEL PRESIDENTE
Art. 19 - Nomina
Il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla nomina da parte
dell’Assemblea, designa il Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto
l’Assemblea contestualmente all’elezione dell’organo.
Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente.
Art. 20 - Competenze
Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell’Associazione.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Convoca l’Assemblea su delibera del Consiglio Direttivo e la presiede salva diversa
volontà della stessa.
Nomina i difensori dell’Associazione nelle liti attive e passive.
Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Da voce all’Associazione in ogni sede politica e istituzionale, coadiuvato dai
consiglieri e dagli associati eventualmente incaricati ai sensi dell’art. 18.
In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.
In caso di urgenza il Presidente può prendere di sua iniziativa gli opportuni
provvedimenti con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella successiva
adunanza.
Art. 21 - Cessazione
Il Presidente cessa dalla carica quando il Consiglio Direttivo cessi per il compimento
della durata, per dimissioni, o per revoca da parte dell’Assemblea o del Consiglio
Direttivo.
DEL COLLEGIO DEI GARANTI
Art. 22 - Funzioni
Il Collegio dei Garanti vigila sul corretto funzionamento dell’Associazione e sul
rispetto dello Statuto da parte di tutti gli organi.
A tal fine:
- Qualora una delibera di modifica dello statuto assunta ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 13 sia stata approvata da una maggioranza inferiore al 60% degli associati,
può chiedere un nuovo pronunciamento assembleare e in tal caso, qualora detta
maggioranza non sia raggiunta, la modifica resta priva di efficacia.
La richiesta di cui sopra deve essere formulata dal Collegio dei Garanti al Consiglio
Direttivo entro trenta giorni successivi alla delibera su cui viene chiesto un nuovo
pronunciamento, e in mancanza la modifica statutaria entra comunque in vigore.
- Qualora un organo non ponga in essere un atto al quale sia tenuto ai sensi dello
Statuto, può compierlo in sostituzione a mezzo del proprio Presidente.
- Può chiedere la convocazione dell’Assemblea per la revoca di membri del Consiglio
Direttivo che si siano resi responsabili di gravi violazioni statutarie.
- In caso di controversie o conflitti tra gli organi dell’associazione o tra essi e gli
associati, prima di trasporre la controversia in sede giudiziaria i protagonisti sono
obbligati a chiedere che il Collegio dei Garanti esperisca un tentativo di conciliazione.
Art. 23 - Composizione
Il Collegio dei Garanti è composto da tre o cinque associati fondatori nominati
dall’assemblea, che stanno in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o
revoca, e che non possono contemporaneamente rivestire la carica di membri del
consiglio direttivo.
L’assemblea non può revocare un membro del Collegio se non ne nomina
contestualmente il sostituto, salvo il caso in cui essa intenda ridurre il numero dei
garanti da cinque a tre.
Art. 24 - Funzionamento
Il Collegio dei Garanti nomina il proprio Presidente.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità, o
quando ne facciano richiesta almeno due membri con l’indicazione delle materie da
trattare.
Si applicano alla convocazione del Collegio le disposizioni relative alla convocazione
del Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.
Sono valide le deliberazioni che riportino almeno un numero di voti favorevoli che
corrisponda alla maggioranza dei membri in carica.
Le riunioni sono verbalizzate da un membro di volta in volta incaricato dal Collegio.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 25 - Nomina del Liquidatore
Per effetto della delibera assembleare di scioglimento dell’Associazione cessano tutti
gli organi.
L’Assemblea contestualmente nomina un liquidatore ove necessario in presenza di
patrimonio associativo o rapporti economici pendenti.
Il Liquidatore, ai soli fini della cessazione delle attività dell’Associazione, esercita tutte
le funzioni del Comitato Direttivo e del suo Presidente.
Art. 26 - Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio è devoluto a fini di
pubblica utilità, conformemente alla delibera dell’Assemblea che dovrà escludere
qualsiasi forma di ridistribuzione tra gli associati.
Art. 27 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in
materia di associazioni.

F.to Notaio Elena Barbi